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Lo Stato italiano eroga prestazioni e servizi di tipo assistenziale e previdenziale in applicazione a leggi specifiche, modificate ed integrate nel tempo, a tutela degli invalidi civili. Le definizioni delle varie condizioni:
  • Invalidità: con riduzione permanente della capacità lavorativa, e per i minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie delle loro età;
  • Inabilità: assoluta e permanente impossibilità a svolgere attività lavorativa;
  • Handicap: minorazione fisica, psichica e sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

si intende una nutrita serie di interventi di carattere assistenziale o economico che lo Stato riconosce a tutti i malati (cittadini italiani, cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, cittadini extra-comunitari o apolidi in possesso della carta di soggiorno o con permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno) che si trovino in condizione di disagio economico e sociale. Le prestazioni economiche di natura assistenziale sono:
  • Pensione di inabilità civile (età lavorativa 18 – 66 anni e 7 mesi);
  • assegno di invalidità civile (età lavorativa 18 – 66 anni e 7 mesi);
  • indennità di accompagnamento (nessun limite di età);
  • indennità di frequenza (età inferiore ai 18 anni).
La differenza tra queste indennità è data dalla gravità dello stato invalidante determinato dalla malattia, dall’età del beneficiario e, tranne che per l’indennità di accompagnamento, dal reddito annuo personale.

si intendono le prestazioni e i servizi erogati in favore di lavoratori (dipendenti, autonomi o parasubordinati) iscritti a forme di previdenza obbligatoria e che abbiano maturato sufficienti requisiti contributivi. I benefici economici di natura previdenziale sono l’assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità e l'assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità. Qui troverai informazioni valide per l’INPS. Se sei iscritto ad altri Enti ti consigliamo di rivolgerti direttamente a loro. NB: I benefici economici riconosciuti non sono cumulabili a meno che il reddito del malato oncologico non sia inferiore ai parametri fissati dalla Legge Finanziaria corrente.

hai diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket su visite, esami e farmaci per la cura del tumore; prima della dimissione dall’ospedale chiedi la domanda di esenzione che dovrai presentare all’ASL di appartenenza, portando con te la tessera sanitaria, il codice fiscale e la documentazione medica ospedaliera o specialistica che attesti la patologia in atto. L’ASL ti rilascerà la tessera di esenzione recante il codice 048 identificativo delle patologie tumorali. Se hai un’invalidità riconosciuta al 100% hai diritto all’esenzione totale dal ticket per qualsiasi prestazione, ma non per tutti i farmaci.

requisito essenziale è la cessazione di qualsiasi tipo di attività dipendente o autonoma. Il lavoratore dipendente, autonomo o parasubordinato malato di cancro ha inoltre diritto all’assegno ordinario di invalidità se: l'infermità fisica o mentale è tale da provocare l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa; è iscritto all’INPS da almeno 5 anni; ha un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, anche non continuativi (260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la presentazione della domanda. La domanda di pensione di inabilità deve essere presentata all’INPS esclusivamente per via telematica allegando anche la certificazione medica modello SS3. Per prima cosa recati dal tuo medico curante o da un medico abilitato di struttura pubblica o della ASL e assicurati che invii per via telematica all'INPS il certificato medico che attesta l’infermità fisica o mentale che ha ridotto la capacità lavorativa. Il medico ti consegnerà copia del certificato unitamente alla ricevuta di trasmissione. Questa avrà il numero di certificato che dovrà essere indicato dal malato all'atto dell'invio della domanda telematica all'INPS. Entro 90 giorni dall'invio del certificato medico digitale compila e invia la domanda di invalidità previdenziale. La domanda di pensione di inabilità può essere presentata anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro e indipendentemente dai motivi che hanno determinato l’inabilità. Se la domanda è stata presentata dopo la cessazione dell’attività di lavoro la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta di pensione di inabilità. Nel caso in cui la richiesta venga depositata mentre ancora si lavora, la pensione decorre solo dal mese successivo a quello di cessazione dell'attività lavorativa o dalla data di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi. È reversibile.

Auto: se vuoi acquistare un’auto hai diritto ad alcune agevolazioni fiscali: IVA agevolata (4%) al momento dell’acquisto, detrazione del 19% della spesa sostenuta, esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione (IPT, APIET). Sono ammesse all’agevolazione le persone con disabilità motoria, disabilità intellettiva, solo se titolari di indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave, o disabilità sensoriale. supporti tecnici e informatici: la normativa vigente prevede che questi prodotti godano dell’applicazione dell’IVA agevolata al momento dell’acquisto e che la spesa sostenuta possa essere detratta in sede annuale di dichiarazione dei redditi. È tuttavia necessario disporre di una specifica prescrizione, oltre che del certificato di invalidità. assistenza specifica sanitaria: la legge ammette la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute per persone disabili. L’assistenza specifica è quella resa da personale sanitario (medici, infermieri, terapisti, logopedisti, ecc.). Le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) invece danno diritto ad una detrazione IRPEF del 19%; la detrazione è fruibile anche dai famigliari quando il disabile è fiscalmente a carico. spese per l’assistenza personale: è prevista la possibilità di dedurre parzialmente dal reddito complessivo gli oneri contributivi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale e familiare. La normativa vigente prevede inoltre la deduzione dal reddito imponibile, di una parte dell’importo speso dal contribuente per addetti (badanti) alla propria assistenza personale, o di quella delle persone indicate nell’articolo 433 del codice civile, nei casi di non autosufficienza nel compimento delle attività quotidiane. Questa agevolazione compete in misura diversa a seconda del reddito complessivo del contribuente.

La legge italiana riconosce la salute come diritto fondamentale dell’individuo. L’assistenza sanitaria è garantita a tutti i cittadini (italiani e stranieri aventi diritto) attraverso una rete di servizi (assistenza medica e pediatrica, farmaceutica, specialistica ambulatoriale, ospedaliera, domiciliare e consultoriale) mediante l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale.

L’assistenza sanitaria è accessibile a tutti i residenti in Italia tramite il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che fornisce un’ampia gamma di servizi sanitari in centri pubblici o privati riconosciuti. L’accesso può essere gratuito o richiedere il pagamento di un ticket. L’elenco dei servizi sanitari forniti comprende:
  • assistenza medica di base
  • analisi di laboratorio in clinica o in ospedale
  • servizio di ambulanza e assistenza medica di pronto soccorso
  • ospedalizzazione e trattamento (con analisi di laboratorio, esami diagnostici, chirurgia, terapia e farmaci durante l’ospedalizzazione)
  • sconti sui farmaci coperti dal SSN.

È necessario ottenere una tessera sanitaria per accedere al SSN. L’iscrizione al SSN (gestita da Regione Lombardia tramite il Servizio Sanitario Regionale) garantisce piena assistenza sanitaria a parità di condizioni con il cittadino italiano. Per ottenere una tessera sanitaria bisogna recarsi all’Ufficio Scelta e Revoca dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS, sede locale del SSN) più vicina alla propria abitazione. Per trovare gli Uffici Scelta e Revoca più vicini a te e gli orari di apertura visita il sito web serviziterritoriali-asstmilano.it e clicca “Iscrizione al servizio sanitario regionale e scelta del medico”. All’atto dell’iscrizione viene rilasciata una tessera cartacea provvisoria e successivamente, in genere entro un mese, viene recapitata all’indirizzo di residenza la Carta Regionale dei Servizi (una smart card elettronica), che sostituisce la tessera cartacea. Solo se l’iscrizione è inferiore a sei mesi non viene rilasciata tale Carta. L’iscrizione al SSN può essere obbligatoria o volontaria:
  • hanno diritto all'iscrizione obbligatoria (gratuita) al SSN i cittadini stranieri extra-UE titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, famiglia, protezione internazionale, attesa di cittadinanza, affidamento, adozione, casi speciali, protezione speciale, per calamità, per atti di particolare valore civile o cure mediche ai sensi dell’art. 19, comma 2, lettera d-bis
  • l’iscrizione volontaria (a pagamento) può essere richiesta dai cittadini extra-UE titolari di un permesso di soggiorno con validità superiore a tre mesi e che non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN. Rientrano in questa categoria, ad esempio, gli studenti, le persone alla pari, il personale religioso, i titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva, i genitori over 65 ricongiunti ecc. L’iscrizione volontaria è subordinata al pagamento di un contributo annuale (anno solare, dal 1º gennaio al 31 dicembre) ed è estendibile anche ai familiari a carico.
  • I cittadini stranieri con visto per turismo o per cure mediche oppure con permesso di soggiorno inferiore a tre mesi non possono essere iscritti volontariamente al SSN, ma possono fruire a pagamento delle prestazioni sanitarie necessarie.
  • Se sei un cittadino UE in possesso della tessera europea di assicurazione contro le malattie e se sei in Italia da meno di 90 giorni, puoi accedere al Servizio Sanitario Nazionale. Se sei un cittadino UE che ha spostato la propria residenza a Milano dovrai iscriverti al SSN.
  • Nel caso in cui un cittadino soggiorni temporaneamente, per un periodo non inferiore ai 3 mesi, nel territorio di un’ATS/ASL diversa da quella di residenza, è possibile chiedere l’iscrizione all’ufficio “Scelta e revoca” di temporanea dimora, con scelta del Medico curante, solo se ricorre una delle seguenti condizioni:
    • essere in possesso di esenzione per patologia cronica o invalidità rilasciata dall’ASST/ATS di   residenza;
    • essere studente;
    • svolgere attività lavorativa.
Inoltre, in Regione Lombardia, l’iscrizione temporanea può essere estesa:
  • ai cittadini a partire dal compimento del 75° anno di età;
  • agli ospiti di comunità protetta;
  • ai minori in affido o in attesa di adozione;
  • ai familiari a carico di lavoratore (situazione già tutelata anche dal Circolare Ministero della Sanità 11.05.1984 n. 1000.1169).
L’iscrizione temporanea ha validità massima di un anno ed è rinnovabile a cura dell’interessato. Per ottenere l’iscrizione temporanea occorre recarsi presso gli uffici “Scelta e revoca” con documento d’identità, carta regionale dei servizi/cod.fiscale o tessera sanitaria nazionale, autocertificazione di domicilio, attestazione di revoca del medico nel precedente luogo di residenza e idonea documentazione che attesti una delle condizioni previste. Il cittadino viene cancellato temporaneamente dall’ASL di residenza e dal proprio medico; la riattivazione dell’iscrizione presso l’ASL di provenienza viene effettuata al rientro nel Comune di residenza, su richiesta dell’interessato.

I documenti generalmente occorrenti per l'iscrizione sono:
  • permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta di richiesta di primo rilascio per motivi di ricongiungimento familiare/lavoro o rinnovo (solo per i cittadini extra-UE)
  • documento di identità
  • codice fiscale
  • documentazione attestante la residenza o dichiarazione di effettiva dimora.
A seconda del tipo di permesso di soggiorno, potrebbero inoltre essere necessari altri documenti. Ad esempio, nel caso del ricongiungimento familiare, è necessaria anche una copia del documento di nulla osta. Per saperne di più visita il sito web del Ministero della Salute salute.gov.it, clicca su “Temi e Professioni”, “Assistenza sanitaria italiani all'estero e stranieri in Italia”, “Stranieri in Italia”, e poi “Cittadini extracomunitari. Ogni volta che si accede a una prestazione del SSN, è necessario esibire la tessera sanitaria. La tessera sanitaria ha la stessa scadenza del permesso di soggiorno. Per rinnovarla, occorre prima rinnovare il permesso di soggiorno.

L’iscrizione al SSN dà diritto alla scelta del medico di medicina generale (medico di famiglia) e/o del pediatra di libera scelta per i minori fino a 14 anni regolarmente soggiornanti. Questi medici garantiscono gratuitamente visite ambulatoriali e a domicilio (quando le condizioni di salute del paziente non gli consentono di recarsi allo studio medico), prescrizione di farmaci e richieste (impegnative) di visite specialistiche. Rappresentano il primo punto di contatto per cure mediche non urgenti e misure di prevenzione. Il medico di famiglia e il pediatra ricevono i pazienti nei giorni feriali e negli orari di apertura degli studi medici (diversi da studio a studio). Rivolgiti al tuo medico di famiglia o al pediatra per visite gratuite di medicina generale e per altri servizi, quali:
  • certificati di malattia (se sei un lavoratore dipendente)
  • certificati di riammissione a scuola
  • richieste di visite specialistiche e accertamenti diagnostici
  • richieste di ricovero non urgente in ospedale
  • prescrizione di medicinali.
I medicinali prescritti dal tuo medico sono forniti dalle farmacie. Alcuni rientrano nella categoria “salva-vita” e sono gratuiti, oppure prevedono un piccolo contributo economico (il “ticket”). Altri farmaci invece non sono a carico del SSN e si pagano interamente. Negli orari in cui gli studi dei medici di famiglia e dei pediatri sono chiusi, per i casi di urgenza si può richiedere il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), telefonando al numero verde 800 193 344 (numero specifico per il territorio di Milano). Il servizio è in funzione nelle ore notturne e nei giorni festivi. Per maggiori informazioni, visita il sito web ats-milano.it, clicca su “Guida ai servizi” e poi “Continuità assistenziale”. Le visite specialistiche richieste nell’ambito del SSN devono essere prenotate presentando un’impegnativa, ovvero la prescrizione compilata dal medico di famiglia o dal pediatra. Per ogni visita specialistica si deve pagare il ticket, salvo particolari casi di esenzione totale o parziale (ad esempio invalidità o malattie croniche e invalidanti, reddito ed età). Per maggiori informazioni sui requisiti per l’esenzione dal ticket visita il sito web regione.lombardia.it, clicca su "Servizi e informazioni", "Cittadini", "Salute e prevenzione", "Prenotazioni, ticket e tempi di attesa" e poi "Ticket ed esenzioni".

Al cittadino è data facoltà di interrompere il rapporto con il curante e di scegliere un altro medico per diversi motivi (es. trasferimento in altro comune, interruzione del rapporto di fiducia, ecc…). Anche al medico è data la possibilità, per giustificati motivi, di chiedere la revoca (ricusare) della scelta operata in suo favore. In questo caso l’ufficio “Scelta e revoca” invierà una comunicazione scritta all’assistito, con invito ad effettuare la scelta a favore di un altro medico.

Per garantire la continuità di cura e del rapporto di fiducia, il cittadino che trasferisce la residenza in un altro comune può mantenere l’iscrizione al proprio medico di famiglia. Il tal caso il cittadino deve compilare presso gli uffici “Scelta e revoca”  il modello di “Richiesta in deroga”, corredato da eventuale documentazione sanitaria pertinente e produrre la dichiarazione di accettazione sottoscritta dal medico curante, anche attestata mediante compilazione del riquadro riservato al medico all’interno del modulo “Richiesta in deroga”.

Su richiesta del genitore e previa accettazione del medico, è possibile continuare ad avvalersi dell’assistenza del Pediatra anche oltre i 14 anni e comunque non oltre il 16° anno di età, nel caso l’assistito presenti:
  • patologia cronica o handicap
  • documentata situazione di disagio psico-sociale.
Il genitore deve presentarsi agli uffici “Scelta e revoca” con:
  • carta regionale dei servizi del figlio
  • richiesta di mantenimento della scelta del Pediatra oltre i 14 anni corredata da documentazione pertinente;
  • dichiarazione di accettazione sottoscritta dal Pediatra, anche attestata mediante compilazione del riquadro riservato al medico all’interno del modulo “Richiesta del mantenimento della scelta a favore del Pediatra per i cittadini con più di 14 anni”.

Nel caso in cui il cittadino si trovi occasionalmente nel territorio di un’ASL diversa da quella di residenza, per un periodo inferiore ai 3 mesi o per un periodo superiore ma legato a motivi diversi da quelli sopra indicati, non è possibile procedere all’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale nella ASST di temporanea dimora. Per problematiche sanitarie non differibili, il cittadino può rivolgersi ad un medico o pediatra di famiglia che svolge la propria attività nel territorio, con pagamento della visita ambulatoriale o domiciliare. Presentando la ricevuta del pagamento della prestazione all’ASL di residenza, il cittadino ha diritto al rimborso della spesa sostenuta da parte della ASL di residenza. Per necessità sanitarie urgenti il cittadino può rivolgersi al Pronto Soccorso di una delle Strutture ospedaliere del territorio. Costi
  • Prestazione del Medico di famiglia: € 15,00 per visita ambulatoriale e € 25,00 per visita domiciliare;
  • Prestazione del Pediatra di famiglia: € 25,00 per la visita ambulatoriale e € 35,00 per la visita domiciliare.

112: Numero Unico di Emergenza Sia in Italia che nel resto dell'Europa è stato istituito il "Numero Unico di Emergenza 112 (NUE)".Un breve elenco di come è stata applicata la norma dell'utilizzo di tale numero. In Italia il numero è attivo come NUE (numero unico emergenza) in alcune regioni e province; nelle altre zone è numero di emergenza dei Carabinieri. Il numero, prendendo per esempio l'Italia, sostituirà l'attuale 112 (Carabinieri), il 113 (Polizia di Stato), il 115 (Vigili del Fuoco) e il 118 (Soccorso sanitario). Il numero unico di emergenza 112 è il numero di telefono per contattare i servizi di emergenza nell'Unione europea, attivo (almeno parzialmente) in tutti gli stati europei. Il modello europeo riguardante il 112 già attivo ed in uso in varie province d'Italia ha preso come esempio il numero unico d'emergenza vigente negli Stati Uniti d'America, il 911.

Il pronto soccorso è un servizio per situazioni di emergenza sanitaria, ad esempio incidenti, infortuni, situazioni di pericolo per la vita. Al pronto soccorso si accede autonomamente o dopo l’attivazione del 112 o 118.

Per i nuovi nati il genitore deve anche compilare un’autocertificazione attestante la nascita del figlio e la composizione della famiglia ed esibire il codice fiscale del neonato. All’atto dell’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale il cittadino effettua la scelta del medico curante, di norma tra i medici inseriti nell’ambito territoriale di appartenenza. La denuncia di nascita è obbligatoria, entro pochi giorni dalla data del parto. Se i genitori del bambino sono coniugati, la denuncia di nascita dev’essere presentata:
  • da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale, davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto, oppure
  • da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto, oppure
  • da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto.
Se i genitori del bambino non sono sposati, la denuncia di nascita dev’essere presentata da entrambi i genitori. Per la denuncia all'Ufficiale di Stato Civile serve l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico. A chi rivolgersi: Unità Stato Civile - Ufficio Nascite - via Larga, 12. Per informazioni telefoniche: 02 02 02

Il consultorio familiare è un presidio multiprofessionale di prevenzione e assistenza sanitaria, sociale e psicologica per l’individuo, la coppia e la famiglia. Puoi rivolgerti al consultorio, ad esempio, per informazioni o problemi riguardanti vaccinazioni pediatriche, gravidanza, assistenza dopo il parto, contraccezione, prevenzione dei tumori, disagio psicologico in particolari momenti della vita (adolescenza, gravidanza, ecc.) e disturbi del comportamento alimentare. Esistono consultori pubblici e privati. L'elenco dei consultori familiari sia pubblici che privati della Lombardia, con i relativi riferimenti, è disponibile al seguente link: regione. lombardia.it, clicca su “Servizi e informazioni”, “Cittadini”, “Salute e prevenzione”, “Cure specialistiche e consultori” e poi “La rete dei consultori familiari”. Inoltre, puoi trovare cooperative e associazioni che offrono supporto psicologico sul sito wemi.milano.it, cliccando su “Quali servizi”, “Benessere della persona” e poi “Consulenza psicologica e orientamento”.

In Italia alcune vaccinazioni sono obbligatorie per legge per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per i minori stranieri non accompagnati, su indicazione del Calendario Vaccinale Nazionale; puoi trovare il calendario sul sito salute.gov.it cliccando su “La nostra salute”, “Vaccinazioni” e poi “Calendario vaccinale”. Per poter frequentare i Servizi all’Infanzia e le scuole i bambini devono essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Rivolgiti al pediatra o al consultorio familiare per ricevere informazioni e orientamento sulle vaccinazioni.

In materia di assistenza e beneficienza pubblica, la regola principale è che hanno diritto alle prestazioni fornite dai servizi sociali comunali, tutti i cittadini residenti iscritti all’anagrafe. Per le persone non italiane è richiesto il possesso di un regolare permesso di soggiorno. Per accedere ai servizi sociali, il cittadino può rivolgersi personalmente allo Sportello sociale presente nel proprio Comune, richiedendo un colloquio con l’assistente sociale. Il soggetto ottiene così informazioni sui propri diritti e su quanto il Comune e i servizi sociali competenti offrono. Dopo uno o più incontri, viene decisa l’eventuale presa in carico della persona, l’attivazione di interventi specifici o l’invio ad altri servizi oppure viene offerta una semplice consulenza sociale su come affrontare la situazione di difficoltà in cui il soggetto si trova. L’intervento dei servizi sociali può essere anche richiesto da un parente o da un conoscente della persona in difficoltà, il quale segnala allo Sportello sociale, la condizione di bisogno o di disagio nella quale la stessa si trova.

Con la presa in carico da parte dei servizi sociali il cittadino può usufruire di diverse prestazioni in relazione a più settori di intervento. A tal proposito, è opportuno fare qualche esempio concreto.

Il soggetto che versa in uno stato di bisogno o che vive un momento di difficoltà dovuto ad esempio alla perdita del lavoro oppure ad una malattia grave, può ottenere un aiuto economico. È lo stesso regolamento comunale che prevede i casi specifici, valutati in base ad appositi parametri sociali ed economici (come la certificazione Isee), ed accertati dall’assistente sociale attraverso una serie di incontri o altri interventi. L’aiuto economico, diverso da Comune a Comune, può consistere nell’erogazione di un assegno fisso mensile, limitato a brevi periodi, in buoni da spendere in supermercati convenzionati e/o in farmacia, nel pagamento delle utenze domestiche o dell’affitto. Può anche consistere in un sostegno parziale o totale per il pagamento delle rette dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia. In alcuni casi, tramite i servizi sociali comunali è possibile ottenere contributi regionali o statali come:
  • l’assegno di maternità a favore delle donne che non beneficiano del trattamento previdenziale di maternità (disoccupate, casalinghe, ecc.), a patto che il reddito complessivo rientri nei limiti prescritti dalla legge;
  • l’assegno di sostegno a favore dei nuclei familiari a basso reddito con tre o più figli minorenni.

Presentando una specifica istanza in Comune, il cittadino può essere inserito nella graduatoria per l’assegnazione di un alloggio comunale. A tal proposito, bisogna tenere presente che i criteri di accesso alle graduatorie variano da Regione a Regione mentre la disponibilità degli alloggi cambia da Comune a Comune.

I minori e i giovani tramite i servizi sociali comunali possono usufruire di varie prestazioni quali:
  • quelle offerte dai centri educativi territoriali, dagli spazi diurni ricreativi, educativi e culturali e dai centri estivi;
  • il doposcuola e il sostegno nei compiti;
  • l’informa giovani per l’orientamento, la ricerca del lavoro o di opportunità didattiche, culturali e ricreative;
  • l’inserimento in comunità per minori, in comunità mamma/bambino, l’affido familiare in situazioni specifiche e su mandato dell’autorità giudiziaria. Per tali interventi, il Comune al suo interno o in collaborazione con altri enti, si avvale di équipe specializzate per la trattazione delle situazioni più complesse.

Tramite i servizi sociali, gli anziani possono:
  • ottenere un’assistenza domiciliare mediante appositi programmi individualizzati di sostegno, che si concretizzano con l’invio a casa di un ausiliario per prestazioni socioassistenziali;
  • usufruire del trasporto sociale;
  • frequentare i centri diurni, creati con l’obiettivo di evitare l’emarginazione e per stimolare la socializzazione;
  • accedere alle Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) o a ricoveri a lungodegenza per persone non autosufficienti;
  • favorire di un’intermediazione del lavoro di cura, attraverso un’attività di consulenza e supporto nel trovare un lavoratore qualificato per compiti di assistenza o lavoro domestico.

I disabili, presi in carico dai servizi sociali, possono usufruire di servizi di assistenza domiciliare, frequentare centri diurni per stimolare la socializzazione e il mantenimento delle autonomie oppure residenze per disabili e comunità alloggio. I soggetti svantaggiati, soprattutto invalidi ma anche ex detenuti, ex tossicodipendenti o alcolisti, possono accedere ai servizi di inserimento lavorativo, mentre le persone interdette o inabilitate o con amministratore di sostegno, possono accedere a servizi specifici per la tutela.

Gli stranieri mediante i servizi sociali, possono avvalersi di un’attività di consulenza e di supporto nel disbrigo delle pratiche per il rilascio del permesso di soggiorno oltre che di servizi di mediazione culturale o interculturale. I servizi sociali possono anche occuparsi della gestione dei campi nomadi.

Le persone senza fissa dimora possono essere gestite direttamente dai servizi sociali oppure inviate presso centri di prima accoglienza e dormitori.

I servizi sociali svolgono anche attività di promozione, consulenza e supporto alle associazioni di volontariato locali e per il servizio sociale volontario.

La Carta Regionale dei Servizi è una tessera elettronica, dotata di microchip, che garantisce il riconoscimento della identità del cittadino, tutelandone la privacy. La Carta Regionale dei Servizi è valida come:
  • Tessera Sanitaria Nazionale;
  • Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) perché sostituisce il modello E-111 e garantisce l’assistenza sanitaria all’estero, secondo le normative dei singoli paesi;
  • Tesserino del Codice Fiscale;
  • Carta Nazionale dei Servizi perché è stata creata secondo gli standard tecnici internazionali previsti per le smart card e pertanto permette l’accesso ai servizi on-line che richiedono un’identificazione.
Inoltre è il documento che consente di:
  • scegliere il medico e/o il pediatra di famiglia;
  • ottenere prestazioni sanitarie (ricoveri, visite ed esami specialistici);
  • ottenere prescrizione di farmaci.
In ospedale, in ASST e in farmacia, la Carta permette una maggior rapidità e sicurezza nel riconoscimento dell’assistito e nell’erogazione dei Servizi.

Per richiedere una nuova Carta Regionale dei Servizi è sufficiente presentare un’autocertificazione di furto/smarrimento agli uffici “Scelta e revoca” esibendo anche un documento di identità. Contestualmente viene rilasciata al cittadino una tessera provvisoria cartacea. Successivamente, di solito entro un mese, la Carta Regionale dei Servizi viene recapitata all’indirizzo di residenza del cittadino, sostituendo quella cartacea provvisoria.

Puoi recarti all’Infopoint Politiche Sociali e Cultura della Salute, uno sportello aperto al pubblico finalizzato a garantire al cittadino ascolto, informazioni e orientamento relativamente ai Servizi sociali del Comune di Milano presenti in città, per essere orientato nella loro fruizione. In particolare l’Infopoint fornisce informazioni sui servizi erogati (sedi, orari di apertura al pubblico, requisiti previsti, competenze del singolo servizio e/o ufficio), offre ascolto per indirizzare il cittadino all'ufficio o al servizio che meglio risponde alle sue esigenze e mette a disposizione informazioni, modulistica e documentazione sui servizi socio - assistenziali e sulle iniziative sociali attive. L'Infopoint è in Largo Treves, 1 – piano terra – ed è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.15

qualsiasi cittadino e/o nucleo familiare residente nel Comune di Milano può rivolgersi ai Servizi Sociali Professionali Territoriali per essere sostenuto a superare una fase di difficoltà, cambiamento o crisi. Ci sono uffici territoriali distribuiti nei 9 Municipi della Città. Gli assistenti sociali, attraverso l’instaurarsi di una relazione di aiuto condotta e gestita con strumenti e metodi professionali, operano per rinforzare, Questa sezione contiene informazioni su alcune forme di assistenza sociale e finanziaria offerte dal Comune di Milano in situazioni specifiche o per le persone che necessitino di un aiuto ulteriore. Servizi sociali 50 sviluppare e sostenere le risorse personali e familiari già esistenti. Non è richiesta alcuna documentazione per il primo contatto. Il servizio è disponibile per tutti i residenti del Comune, nel Municipio di residenza, ed è rivolto in particolare a: bambini/e, ragazzi/e, adulti, genitori, persone anziane e persone con disabilità. Al Servizio Sociale Professionale Territoriale del tuo Municipio di residenza, gli operatori potranno fornirti i seguenti servizi e tipologie di assistenza a seconda della necessità:
  • dare informazioni e orientamento su servizi/interventi/prestazioni ad accesso diretto pubblici e/o privati o del privato sociale
  • fissare un colloquio con l’Assistente Sociale che, a fronte di un bisogno ben individuato e definito, predispone la domanda necessaria per accedere alle risorse più appropriate
  • costruire, insieme alla persona interessata e alla sua famiglia, progetti di sostegno specifici individuali e/o di gruppo in area sociale, educativa e/o assistenziale.
Tutte le sedi sono aperte al pubblico dalle 9:00 alle 12:00 solitamente dal lunedì al venerdì. Per conferma degli orari e gli indirizzi consulta comune.milano.it cercando "Servizio Sociale Professionale Territoriale - SSPT".

Attraverso la piattaforma web wemi.milano.it puoi informarti sul sistema dei servizi domiciliari del Comune di Milano. Se ti serve aiuto, qui potrai trovare i servizi per la cura e il benessere offerti dalle imprese sociali e dalle cooperative accreditate dal Comune di Milano. Questi servizi includono supporto per la cura dei figli, assistenza delle persone non autosufficienti, cura degli animali domestici e molto altro.

Se hai bisogno di accedere a un servizio di assistenza finanziaria e fiscale rivolgiti a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF). Per avere più informazioni sui CAF e trovare l’ufficio più vicino a te visita il sito agenziaentrate.gov.it

l’assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia, qualora non assicurati, prevede solo il diritto alle prestazioni indifferibili e urgenti. I cittadini comunitari lavoratori subordinati e pensionati, che risiedono in Italia hanno diritto all’assistenza sanitaria completa. Se sei un cittadino straniero comunitario residente all’estero e vuoi venire in Italia a curarti, potrai accedere alle cure secondo le norme del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) del tuo paese d’origine e la normativa comunitaria. Se però ti trovi in una situazione particolare che qui non è descritta puoi sempre rivolgerti all’Ufficio Stranieri del Comune, al tuo Consolato o alla ASL.

se sei un cittadino extracomunitario con regolare permesso di soggiorno in Italia, hai diritto all’iscrizione al SSN. Se sei un cittadino extracomunitario non in regola con le norme si riferiscono all’ingresso e al soggiorno in Italia, puoi usufruire di cure urgenti ambulatoriali e ospedaliere essenziali ancorché continuative. Se non sei in grado di pagare queste cure, verrà attivato da parte dell’Ente Ospedaliero il codice S.T.P. (Straniero Temporaneo Presente) che ti esonera dal pagamento delle spese.

Se sei lavoratore dipendente e genitore di un minore malato puoi informarti presso l’Ente Previdenziale di riferimento per un’eventuale domanda di congedo straordinario retribuito. L’indennità di frequenza è un assegno per i minori disabili, iscritti o frequentanti scuole di qualsiasi ordine e grado fino al compimento del diciottesimo anno di età. La domanda va presentata all’INPS, per via telematica, dal legale rappresentante del minore (genitore, curatore, tutore). Per ottenerla è necessario possedere i seguenti requisiti: il riconoscimento della condizione di “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della minore età”; la cittadinanza italiana e la residenza sul territorio nazionale (ne hanno diritto anche i minori cittadini degli stati membri dell’Unione europea i cui famigliari risiedano in Italia. Possono ottenere l’indennità anche i minori cittadini extracomunitari iscritti nella Carta di Soggiorno di uno dei genitori); il certificato di frequenza scolastica, di corsi riabilitativi o centri occupazionali; un reddito annuo personale che non superi il tetto minimo fissato periodicamente dalla Legge Finanziaria. Servizio di istruzione domiciliare: è oggi presente in tutte le realtà territoriali per garantire il diritto allo studio ai bambini/ragazzi malati, ma non ricoverati in strutture sanitarie, contribuendo a sostenere e incrementare il loro benessere fisico e psichico. Per ogni figlio portare di handicap fiscalmente a carico spetta una detrazione speciale, il cui importo può variare a seconda della Legge Finanziaria in vigore. Tale agevolazione è riservata per i soli figli a carico e non per altri familiari con disabilità.

Le unità d’offerta socio-assistenziali per la disabilità presenti in Regione Lombardia, sono complementari a quelle offerte dalla rete socio-sanitaria e si differenziano sostanzialmente in base alla complessità della gravità dei destinatari e negli obiettivi che vengono perseguiti. Infatti, mentre le unità d’offerta socio-sanitarie sono pensate a persone in situazioni di disabilità complessa e/o stabilizzata, quelle socio-assistenziali si rivolgono a persone con disabilità a bassa/media complessità, per le quali è possibile avviare percorsi di formazione all’autonomia, di implementazione e valorizzazione delle competenze, di avvio o supporto all’inserimento lavorativo o che sono in grado di convivere in situazioni comunitarie, senza la necessità di approntare misure assistenziali, sanitarie o protettive rilevanti. Occorre precisare, che l’individuazione della tipologia di unità di offerta che meglio potrebbe rispondere alle esigenze e alle caratteristiche della persona con disabilità, in alcune situazioni non è inequivocabile (servizio socio-assistenziale piuttosto che sociosanitario) evidenziando spazi interpretativi per cui entrambe le scelte possono risultare valide. I servizi della rete socio-assistenziale, sono sia di tipo semi-residenziale che residenziale. Attualmente i servizi esistenti sono: - Comunità Alloggio (CA) - Centro Socio-Educativo (CSE) - Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) Occorre inoltre segnalare che la Comunità Socio-Sanitaria (CSS) formalmente afferisce sia alla rete socio-sanitaria sia a quella socio-assistenziale.

L’attuale configurazione della rete delle unità d’offerta socio-sanitarie presenti in Regione Lombardia, è stata concepita e delineata a distanza di ormai dieci anni, tra il 2003 e il 2004. Essa riflette lo sforzo compiuto dal legislatore regionale di razionalizzare e ricomporre il quadro più composito e preesistente di unità d’offerta, all’interno di due sole tipologie di servizio diurno (Centro Diurno Disabili) e residenziale (Residenza Sanitaria-Assistenziale Disabili). Il quadro di riferimento è stato completato dall’individuazione della Comunità Socio Sanitaria (CSS) come struttura sociale che può accreditarsi e organizzarsi anche per erogare prestazioni Socio-Sanitarie. Il complessivo ri-disegno della rete ha comportato una ridefinizione normativa e organizzativa dei servizi orientata a perseguire una migliore integrazione tra la componente sociale e quella sanitaria all’interno degli interventi a sostegno delle persone con disabilità. L’area socio-sanitaria è stata quindi identificata dal legislatore come l’area delle prestazioni ad elevato livello di integrazione sanitaria con interventi e servizi pensati per persone con gravi disabilità. La novità più significativa che connota tale modello è l’introduzione di un sistema di classificazione dei livelli di fragilità degli ospiti (Sistema SIDI) e contestualmente l’introduzione di livelli differenti di remunerazione delle prestazioni dei servizi in base alle differenti classi di fragilità degli utenti. Tale impostazione è stata concepita per orientare il sistema verso la prospettiva di una progressiva personalizzazione delle strategie di risposta ai bisogni delle persone con grave disabilità e verso la possibilità di rendere più flessibile il sistema dell’offerta dei servizi. Il modello di presa in carico scaturito nel corso degli ultimi 10 anni ha decisamente rafforzato e irrobustito la componente sanitaria e socio-riabilitativa dell’intero comparto di unità d’offerta diurne (CDD) e residenziali (RSD e Comunità Alloggio). Con l’approvazione della Convenzione Onu sui diritti per le persone con disabilità e la conseguente definizione del Piano Regionale di Azione per la disabilità 2010-2020 (PAR), la complessiva riconfigurazione del sistema dei servizi socio-sanitari è entrata in una fase nuova di generale ripensamento culturale e organizzativo. Il PAR ha esplicitamente richiamato la necessità di un ripensamento di tale rete sociosanitaria finalizzato a promuovere con maggior forza la possibilità di una rete più flessibile, meno frammentata, caratterizzata da risposte modulabili, integrate e in grado di evolvere nel corso del tempo coerentemente con l’evoluzione dei bisogni delle persone. Sulla scorta di tale impostazione le istituzioni, il mondo associativo e gli enti deputati alla gestione dei servizi sono oggi impegnati a riposizionare ciascuno i propri orientamenti nell’unanime convinzione che occorra condividere il più possibile tale processo ai diversi livelli di governo del sistema. Attualmente i servizi esistenti sono: - Centri diurni per persone con disabilità (CDD) - Comunità alloggio sociosanitarie (CSS) - Residenza Sanitario Assistenziale (RSD)

La rete dei servizi sanitari semiresidenziali e residenziali di NPIA La presa in carico dei disturbi neurologici, psichiatrici, cognitivi e dello sviluppo in età evolutiva richiede un approccio inizialmente sanitario volto a definire con tempismo e certezza il quadro clinico/diagnostico ed il piano di interventi terapeutici e riabilitativi. Le strutture del SSR preposte a questo compito afferiscono alla rete dei servizi della Neuropsichiatri a dell’infanzia e dell’adolescenza dislocati sul territorio e/o presso le aziende ospedaliere. Il privato può contribuire allo sviluppo di queste unità di offerte nell’ambito del processo di accreditamento previsto per le strutture di cura del SSR.

L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) è rivolta a persone in situazioni di fragilità, caratterizzate dalla presenza di:
  • una situazione di non autosufficienza parziale o totale di carattere temporaneo o definitivo;
  • una condizione di impossibilità a deambulare e di non trasportabilità presso i presidi sanitari ambulatoriali;
  • condizioni abitative che garantiscano la praticabilità dell’assistenza a domicilio.
L’assistenza è erogabile senza limitazioni di età o di reddito.

Per i residenti nel Comune di Milano (o con domicilio sanitario-cioè con iscrizione temporanea ad un medico di medicina di base- nel comune di Milano, ma residenti in altri comuni lombardi) le prestazioni di assistenza domiciliare sono attivate dal medico di medicina generale/pediatra di libera scelta oppure dal medico specialista ospedaliero, con prescrizione su ricettario regionale e vengono erogate da Enti Gestori accreditati, scelti dall’utente/famiglia. Insieme alla richiesta, viene fornito anche l’elenco degli Enti Gestori (l’elenco è consultabile anche sul sito dell’ATS Città Metropolitana di Milano, L’utente potrà, quindi, contattare l’Ente Gestore prescelto per concordare tempi e modalità di presa in carico. In occasione dell’attivazione del servizio, gli operatori sanitari dei Punti Fragilità potranno effettuare a domicilio del paziente una valutazione complessiva dei  bisogni assistenziali. In caso di pazienti residenti fuori da Regione Lombardia ma domiciliati sanitariamente nel Comune di Milano, è possibile attivare l’assistenza domiciliare solo previa autorizzazione alle cure da parte delle ASL di residenza. Per la richiesta di autorizzazione occorre rivolgersi al Punto Fragilità del Municipio di domicilio.

Le prestazioni che potranno essere erogate sono definite in un Piano di Assistenza Individuale (PAI) concordato tre l’Ente Gestore e il medico. Tali prestazioni potranno essere erogate da infermieri e terapisti della riabilitazione. A supporto dei loro interventi potranno essere attivati accessi di tipo socio assistenziale (igiene personale e mobilizzazione) e visite medico specialistiche. Gli interventi di fisioterapia sono erogabili secondo specifici requisiti di accesso. Tali prestazioni devono essere prescritte da specialisti fisiatri mediante la compilazione del Progetto Riabilitativo Individuale (PRI). Nel piano di assistenza possono essere compresi anche i prelievi domiciliari. Nel caso i prelievi fossero l’unica prestazione è necessario che l’utente non sia deambulante e sia in possesso dell’Invalidità Civile al 100% con accompagnamento (Codice IC14). La presa in carico da parte dell’Ente Gestore deve essere di norma garantita entro 72 ore, salvo le urgenze segnalate dal medico, che devono essere prese in carico entro 24 ore. All’atto della presa in carico l’Ente Gestore dovrà far sottoscrivere all’assistito (in caso di impedimento al familiare / Tutore / Amministratore di sostegno) il “Modulo Voucher” e un “Modulo di consenso informato”, ai sensi del D.Lgs. 196/03. A domicilio l’Ente Erogatore è tenuto a lasciare la seguente documentazione:
  • Piano Assistenziale Individuale (PAI);
  • Diario assistenziale per la registrazione delle prestazioni erogate dai diversi operatori. Il Diario va conservato per tutta la durata dell’assistenza.
All’atto della dimissione dall’intervento di assistenza domiciliare, l’Ente Gestore dovrà consegnare all’utente il “Documento di Dimissione”.

Qualora, durante l’erogazione dell’assistenza, subentrino motivi di insoddisfazione, la persona assistita potrà cambiare l’Ente Gestore scegliendolo tra quelli accreditati. In questo caso l’utente/famiglia dovrà compilare e restituire all’Ente Gestore ricusato il “Modulo di Revoca” consegnato al momento della presa in carico. L’Ente Gestore revocato dovrà assicurare la continuità assistenziale supportando l’assistito nel passaggio al nuovo Ente scelto, e consegnare al paziente il “Documento di Dimissione”.

Una serie di informazioni utili sulle procedure di attivazione per la richiesta di ausili (oltre all'assistenza a domicilio), gli uffici ASL (ATS/ASST) competenti, i servizi regionali e comunali, 112, il nuovo Numero Unico di Emergenza (NUE) per l'Italia.

Chi è già in possesso del tesserino rilasciato dall'ASL (ATS/ASST) che ne attesta l'invalidità superiore al 34% può richiedere ausili che rientrano nella protesica maggiore: la carrozzina, il girello, le stampelle, il tripode, il cuscino antidecubito, il letto ortopedico, il montascale mobile, scarpe, busti, protesi acustiche (non quelle dentali), ausili per ipovedenti (per es. stampante braille, video ingranditore), etc.

Così anche al riguardo della protesica minore:
pannoloni, mutande assorbenti, traverse, forniture per il diabete, forniture per le stomie, etc. Consultare il proprio medico che predispone la richiesta della visita specialistica.

La prescrizione medica deve essere redatta da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale dipendente o convenzionato. Il medico deve essere competente per la tipologia di menomazione o disabilità per cui si prescrive il prodotto.
Per avere gli ausili, dopo aver eseguito la visita specialistica sia nel caso di ausili maggiori che minori, la richiesta va fatta presso l’Ufficio Ausili e Protesica del Distretto socio sanitario con allegato il certificato medico attestante la patologia e la documentazione specialistica.

All'interno dei vari distretti ASL (ATS/ASST) ci sono gli uffici a cui rivolgersi per avere:
  • Ausili Protesi
  • Ufficio Fragilità (racchiude tutte le esigenze di carattere infermieristico, assistenziale ed anche la richiesta di eseguire esami del sangue al domicilio, cicli di albumina, etc.)
  • Presidi per diabetici (siringhe e aghi per insulina, lancette pungi dito, strisce reattive glicemia ecc.)
  • Richiesta di invalidità
Questo è solo un breve elenco della carta dei servizi ASL (ATS/ASST) dei vari distretti di appartenenza, da tenere conto che ogni Provincia applica quella indetta dalla propria Regione / Comune.

La ricetta rossa emessa dal medico di base del Servizio Sanitario Nazionale serve a prescrivere esami oppure visite specialistiche. Questa ricetta ha la durata di un anno, mentre la ricetta per la prescrizione di farmaci ha una durata di 30 giorni.
La ricetta rossa può essere prescritta anche dai pediatri di libera scelta, dai medici di continuità assistenziale, quelli in ospedale o in strutture sanitarie private, così come i medici specialisti ambulatoriali.

Il paziente dopo la prescrizione dello stesso, è libero di acquistarlo in tutto il territorio regionale di competenza presso qualsiasi farmacia; inoltre è possibile comprare i farmaci in farmacie che si trovano in zone di confine regionale. In questo caso devono essere inserite in un determinato elenco, il quale è stato concordato anticipatamente tra le regioni di competenza e le ASL ATS/ASST, certificato da un protocollo d'intesa. La particolarità dei termini è applicata a sostanze stupefacenti e psicotrope per la cura di determinate patologie. A seconda della sostanza, il termine per queste ultime è da 10 a 30 giorni sia su territorio nazionale che regionale.

Per questo tipo di farmaci si paga solo il ticket esibendo la "ricetta rossa" prescritta dal proprio medico di famiglia, recandosi poi in farmacia per il ritiro, muniti della propria tessera sanitaria.
Gli stessi appartengono alla cosiddetta Fascia A e sono totalmente a carico del Sevizio Sanitario Nazionale.

Si intendono come farmaci di Fascia A quelli impiegati per patologie gravi, croniche o acute. In questa fascia sono inseriti alcuni tipi di antibiotici per malattie croniche e i farmaci usati nel trattamento di malattie cardiovascolari.

L'Agenzia Italiana del Farmaco, rilascia periodicamente delle tabelle Aifa consultabili che permettono di sapere se un dato farmaco appartiene alla Fascia A ed è mutuabile.
Rivolgendosi al proprio farmacista di fiducia si può sapere se un dato farmaco è mutuabile o meno.
Per chi vuole, le tabelle sono consultabili al sito.

Il Sistema Sanitario Italiano, al suo interno ha diviso in diverse categorie, o "fasce", i farmaci, così come definite dall'Aifa, l'Agenzia Italiana del farmaco. In base al ticket sanitario, i farmaci vengono suddivisi con un loro criterio. L'utente, ad esempio, per alcuni di questi farmaci non è tenuto a pagare il ticket, per altri l'intero costo deve essere corrisposto.
A e C sono le fasce in cui sono suddivisi i farmaci e si differenziano in quanto ai farmaci di fascia A lo Stato copre il costo totalmente o in parte. In genere si tratta di medicinali usati per curare patologie molto gravi o croniche.
I farmaci di fascia C, invece, sono quei medicinali considerati non essenziali. Per lo più si tratta di antinfiammatori, antidolorifici, antidepressivi e anoressanti. A questi farmaci, definiti di automedicazione, il costo può essere ridotto solo se si decide di acquistare il farmaco generico, relativo al principio attivo, anzichè il farmaco di marca.

Si segnala che alcuni Comuni hanno attivato la possibilità di avere a pranzo un pasto caldo al domicilio dal lunedì al sabato esclusi i giorni festivi anche infrasettimanali. Il pranzo tiene conto di eventuali necessità di dieta.
Il servizio è rivolto principalmente agli anziani del Comune e anche a persone disabili e cittadini che temporaneamente necessitano di tale servizio. La richiesta deve essere presentata al Segretariato Sociale dell’Ufficio anziani e disabili.
Il costo del servizio dipende dal Regolamento Comunale e dal reddito risultante dalla certificazione I.S.E.E.

Misura B1 e Misura B2 sono erogate da Regione Lombardia in aiuto alle persone fragili e non autosufficienti.

Alcuni Comuni hanno attivo il servizio che dà la possibilità di avere l'aiuto di personale esperto di associazioni di volontariato che si occupano del trasporto da casa ai vari enti ospedalieri e accompagnano il malato ed il proprio familiare a visite o esami medici con mezzi atti alle esigenze di chi con la propria auto o mezzo di trasporto non riesca ad esaudire tale spostamento.

Regione Lombardia così come altre regioni d'Italia per migliorare l'assistenza domiciliare ha da tempo inserito nella Carta dei Servizi l'ADI e la SAD con le specifiche differenti di come funzionano e come vanno richieste.
Ad ogni richiesta, distinta caso per caso, i servizi ADI e SAD sono erogati sempre e solo a orari e giorni stabiliti, quindi, non un'assistenza continuativa nell'arco della giornata.
Il personale dedicato si recherà al domicilio della persona non autosufficiente per svolgere la propria prestazione definita.

Gli interventi socio-assistenziali (SAD), sono di competenza dei Comuni.
I servizi a carattere socio-assistenziale, invece, prevedono una compartecipazione ai costi da parte dell'utente ed eventualmente dei familiari. Tale compartecipazione è regolata su base comunale e regionale in relazione ai parametri Isee.

SAD comprende: l'aiuto per l’igiene personale, le pulizie di casa, preparazione dei pasti, accompagnamento ed espletamento di piccole attività. La SAD viene gestita direttamente dai servizi sociali comunali e solitamente un assistente sociale, un funzionario o dirigente di ruolo amministrativo è responsabile per il coordinamento generale.

Sia ADI che SAD (assistenza domiciliare) sono definiti dal Piano Individuale anche per quanto riguarda la durata, sia essa permanente o per un periodo limitato, a seconda degli specifici bisogni dell'assistito, e per eventuali rivalutazioni delle condizioni del paziente. Per specifiche di riferimento chiedere al proprio medico di base le modalità di attivazione dei servizi.

Per l'attivazione delle cure palliative e terapia del dolore al domicilio va fatta richiesta al proprio medico di base o allo specialista che ha in cura il malato, che guiderà i passaggi per attivare il servizio valutando i criteri per entrare nel percorso delle cure palliative e che darà tutte le informazioni utili ed i passaggi da eseguire per attivare tale servizio.
Hanno diritto alle cure palliative i malati di ogni età colpiti da qualunque malattia inguaribile in fase avanzata (non solo il cancro).
Il servizio delle cure palliative a domicilio e terapia del dolore è rivolto ai malati:
  • oncologici in fase avanzata
  • che desiderano essere curati a domicilio
  • che necessitano di un controllo dei sintomi caratteristici della malattia
  • che non sono più in grado di accedere ai servizi ambulatoriali ospedalieri

Il servizio prevede la presa in carico del paziente da parte di professionisti e volontari (quando richiesti) esperti in cure palliative;
  • la fornitura di farmaci o direttamente da parte dell'ospedale o tramite prescrizione su ricettario regionale
  • la possibilità di effettuare esami del sangue a domicilio
  • la fornitura gratuita diretta o tramite organizzazioni non profit di alcuni presidi come pompe infusionali, materassi antidecubito, carrozzine, comode e letti articolati.
Per poter essere eseguita l'ospedalizzazione domiciliare e permettere la presa in carico del paziente/malato si richiede la presenza di almeno una persona presso il domicilio, non necessariamente un parente ma che sia presente 24 ore su 24 e che presti un'assistenza continuativa e che possa essere un riferimento stabile e affidabile per gli operatori dell'équipe.

L'attivazione dell'ospedalizzazione domiciliare viene formulata previo colloquio tra un familiare del paziente e gli operatori del Servizio di ospedalizzazione domiciliare di riferimento, prendendo in considerazione tutta la storia clinica del paziente ed i documenti necessari per l'attivazione dell'assistenza.
(Qualora non esistano i requisiti per attivare il Servizio si valutano le possibili alternative ad esempio come gli Hospice, struttura residenziale dedicata al ricovero e alla degenza dei malati, anche solo per un ricovero temporaneo e di sollievo per i familiari).

Dopo aver valutato tutti i bisogni e le cure da adottare, viene impiegata un'équipe multidisciplinare di:
  • un coordinatore medico
  • un coordinatore infermieristico
  • tre medici esperti in cure palliative
  • tre infermieri professionali esperti in cure palliative
  • uno psicologo
La cadenza delle visite mediche e infermieristiche si basa sull'intensità assistenziale del paziente (di media 1 visita medica e 3 visite infermieristiche alla settimana). Ad ogni visita presso il domicilio viene lasciata traccia delle condizioni del malato previo un diario clinico che attesta le condizioni del medesimo e aggiornato di volta in volta. Il servizio è attivo 24 ore su 24 tutti i giorni all'anno festivi compresi ed è gratuito.

Il ricovero di sollievo è una soluzione temporanea destinata ad "anziani non autosufficienti" che vengono assistiti in famiglia. Solitamente sono i parenti che si fanno carico, indirettamente o direttamente, dell'assistenza, e sono in cerca di un aiuto per motivi particolari. Questo servizio viene richiesto anche per anziani in situazione di bisogno socio-sanitario e di emergenza.
Infine il ricovero di sollievo è previsto per gli anziani che sono stati dimessi dall'ospedale, ma non hanno ancora la possibilità di essere assistiti a domicilio e hanno la necessità di trascorrere un periodo di riabilitazione e convalescenza.

Solitamente è prevista una retta ridotta che viene "pagata" dall'anziano o dalla "famiglia", mentre il resto della quota viene versata dal Fondo regionale per la non autosufficienza.
Il ricovero temporaneo post-dimissione a volte può essere totalmente a carico del Fondo regionale per un massimo di 30 giorni nel caso in cui l'Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) dia il suo benestare. Gli specifici costi, come sempre, variano a seconda della struttura.

Il ricovero di sollievo ha lo scopo di assicurare per un breve periodo di tempo prestazioni sanitarie e assistenziali di elevata intensità ad anziani non autosufficienti a seconda delle esigenze. Nonostante siano limitati, questi periodi all'interno delle strutture specializzate per la terza età permettono di favorire il recupero del paziente dopo il ricovero, vigilare sulla sua salute e svolgere attività di riabilitazione.

  • Assicurano un'ottima assistenza personale in caso di emergenza quando si configura la mancanza dell'aiuto dei familiari per un lungo o breve periodo di tempo.
  • Rappresentano un sostegno per le persone che si occupano degli anziani non autosufficienti perché sono programmabili a seconda delle esigenze della famiglia e del paziente stesso, dando respiro al parente o familiare che si occupa dello stesso e che, a sua volta, necessita di sollievo e ripristino di energie.
  • Spesso il ricovero di sollievo viene consigliato agli anziani dopo le dimissioni dall'ospedale quando l'assistenza a domicilio non è garantita immediatamente, ma il paziente necessita di riabilitazione e convalescenza. In questo caso la permanenza della persona all'interno della struttura consente di non lasciare l'anziano solo e di garantirgli il migliore sostegno sino a quando non potrà curarsi direttamente a casa propria.

Ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile si possono presentare ricorsi sia contro i pareri sanitari che contro quelli amministrativi.

Ricorso contro il parere sanitario
Se ritieni che non ti sia stata riconosciuta la giusta percentuale d’invalidità o lo stato di gravità dell’handicap, o che ti sia stata negata l’indennità di accompagnamento o di frequenza da parte della Commissione Medica della ASL di riferimento, puoi ricorrere al Giudice competente. Un legale di tua fiducia potrà presentare ricorso giudiziale alla sezione del lavoro e previdenza del Tribunale competente in base al luogo di residenza, entro non oltre i 180 giorni dalla data di ricevimento del verbale di accertamento. Il ricorso può essere presentato solo nei confronti dell’INPS.

Ricorso contro il parere amministrativo
Se il diritto ai benefici economici derivanti dall’invalidità è negato dall’ente erogatore per motivi diversi da quelli sanitari (mancanza di requisiti reddituali, incompatibilità delle prestazioni, etc.) puoi proporre ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell’INPS che ha emanato il provvedimento, tramite il tuo legale di fiducia, entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Responsabilità
Le informazioni sul sito hanno carattere meramente orientativo e sono di portata generale; non sostituiscono in alcun modo eventuali consulenze specifiche e specialistiche già in essere, né forniscono parere legale o altro tipo di consulenza professionale.

In caso di richieste di carattere medico sanitario dovrai contattare il tuo medico curante.


Attenzione: alcune delle informazioni contenute in queste pagine fanno riferimento a normative e regolamenti vigenti a livello regionale.